BUONA PASQUA 2013
La Mediazione – Istruzioni per l’uso

Il sistema giudiziario italiano è tra i più sovraccaricati e lenti d’Europa. Tribunali saturi, giudici sommersi da una quantità sempre crescente di cause, tempi lunghissimi per arrivare alla sentenza, tra rinvii e grovigli procedurali. Il tutto aumentando i costi da sostenere a fronte di esiti sempre meno certi.
Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 viene introdotto lo strumento della Mediazione Civile e Commerciale in attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. La Mediazione nasce quale strumento facoltativo a cui le parti possono ricorrere per evitare un iter giudiziale.
A partire dal 20 marzo 2011 l’espletamento del tentativo di conciliazione nelle controversie vertenti su diritti disponibili diventa obbligatorio e propedeutico ai fini della proponibilità dell’azione giudiziale nelle seguenti materie:
• diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
La Mediazione Civile e Commerciale offre così alle parti uno strumento innovativo per la composizione delle controversie senza giungere in Tribunale.
Per espletare la procedura è necessario rivolgersi agli appositi Organismi di Mediazione (Camere ADR) accreditati presso il Ministero della Giustizia che sono presenti capillarmente sul territorio o alle Camere di Commercio. L’Organismo sceglie il Mediatore professionale più adatto alla specifica controversia incaricandolo di avviare la procedura di conciliazione.
Le principali caratteristiche della Mediazione sono:
• rapidità – la procedura dura al massimo 4 mesi
• semplicità – non è richiesta alcuna formalità; le parti possono decidere anche di non essere assistiti dall’avvocato;
• riservatezza – il Mediatore ha l’obbligo di riservatezza e le informazioni emerse nel corso della procedura non sono utilizzabili in un eventuale giudizio;
• economicità – la Mediazione ha costi contenuti previsti dall’apposito tariffario sulla base del valore della controversia predisposto dal Ministero della Giustizia;
• benefici fiscali – la procedura è esente da ogni tassa o diritto, il Verbale di Accordo è esente da imposta di registro entro i 50.000 euro e alle parti viene riconosciuto un Credito d’imposta pari al costo sostenuto (in caso di accordo raggiunto) o della metà (in caso di mancata conciliazione).
• vantaggi in successivo giudizio – in caso di fallimento della mediazione, qualora la sentenza giudiziale corrisponda al contenuto della proposta conciliativa rifiutata, il Giudice può condannare chi vince (se ha ostacolato l’accordo) a pagare tutte le spese processuali e anche una pena pecuniaria.
Su richiesta delle parti l’Accordo di conciliazione può essere omologato dal Presidente del Tribunale competente diventando un titolo esecutivo.
Gli avvocati, all’atto di conferimento dell’incarico, sono obbligati ad informare per iscritto il cliente della possibilità (mediazione facoltativa) o della necessità (mediazione obbligatoria) di avvalersi del procedimento di mediazione a pena di annullabilità del contratto professionale e sanzione disciplinare.
Infine, per incoraggiare l’utilizzo delle ADR (Alternative dispute resolutions) all’interno dei paesi membri, il Parlamento europeo, con Direttiva 08/52/CE del 21 maggio 2008 ha previsto anche la mediazione transfrontaliera ossia quella in cui almeno una delle parti nella controversia è domiciliata in uno stato membro diverso. In tal caso è consentita la procedura di mediazione anche attraverso l’uso di strumenti telematici e multimediali ed è eseguita da Mediatori esperti in materia internazionale.
L’e-Commerce e le On line Dispute Resolution (ODR)
Uno dei principali motivi di resistenza alla diffusione del commercio elettronico è stato da sempre la diffidenza del consumatore verso il sistema virtuale. Per questa ragione il legislatore – comunitario prima e nazionale poi – ha dovuto compiere sforzi notevoli per studiare come infondere la giusta fiducia nell’acquirente on line, limitando quanto più possibile le eventuali truffe, ma anche elaborando strumenti che ovviassero alla mancanza fisica del negozio.
Quando finalmente si decide di procedere con un acquisto on line lo si fa spesso per cifre poco elevate, anche di poche decine o centinaia di euro. È in questi casi che una transazione non propriamente andata a buon fine, ad esempio con l’inadempienza del venditore, rimane il più delle volte impunita. Colui che subisce il danno infatti non se la sente di accedere alla giustizia ordinaria sia per i costi che per le lungaggini che lo aspettano.
È in questo scenario che strumenti alternativi di risoluzione delle dispute possono rappresentare la carta vincente per ovviare agli inconvenienti congeniti del commercio elettronico. Se in più consideriamo che l’ambiente virtuale è caratterizzato dalla rapidità e dell’assenza di formalismi dovuti alla “assenza” fisica delle parti, l’On line Dispute Resolution (ODR), cioè l’uso di Internet per la risoluzione di controversie direttamente on line o, se necessario, con alcune fasi off line, rappresenta lo strumento più semplice e innovativo per risolvere le dispute nate nel web.
Le ODR sono senz’altro una species delle più comuni Alternative Dispute Resolution (ADR) con una fondamentale particolarità, cioè il mezzo con cui la questione viene trattata: se nelle ADR l’accento cade sul carattere “alternativo” dei rimedi offerti, nelle ODR il fattore caratterizzante è l’ambiente virtuale in cui si collocano.
Sebbene ovviamente anche le ADR possono essere applicate con successo alle transazioni on line, il fatto di concludere sia la transazione che la sua stessa fase patologica sul web facilita molto le cose.
I vantaggi delle ODR sono spesso coincidenti con quelli delle ADR, ma per almeno un aspetto sono più adattabili al commercio elettronico. Fra i tanti vantaggi che accomunano entrambe, infatti, vi è un aspetto fondamentale che fa propendere nettamente per la procedura on line ed è la trasnazionalità del meccanismo e l’assenza di confini così come avviene appunto nel web. Attraverso le ODR si annullano le distanze fra le parti e ciascuna di esse può interagire nell’intera procedura direttamente dalla propria abitazione.


